L’APD MARCONI ’93 nasce nel 1993 con la finalità di promuovere l’attività natatoria agonistica fra i giovani di età compresa fra i 6 e i 18 anni.
Svolge la sua attività nella Piscina Comunale di Sasso Marconi ed è l’unica realtà che aggrega gli amanti del nuoto agonistico nella zona della montagna bolognese.
La squadra agonistica giovanile è oggi composta da quasi 50 atlete ed atleti che si allenano fino a 5 volte a settimana e partecipano a numerose gare del circuito UISP e FIN a livello Provinciale, Regionale e Nazionale.
All’Associazione fa capo anche un bel gruppo di atleti Master che ugualmente gareggiano nelle varie categorie in manifestazioni Provinciali, Regionali e Nazionali del circuito UISP.
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è iscritta all’albo delle libere associazioni del Comune di Sasso Marconi e alla Consulta Sport e Tempo Libero.
L’attuale Consiglio Direttivo è composto da:
Chiara Bottura (Presidente e Tesoriere)
Silvia Bernardi (Vice-Presidente)
Andrea Fadalti (Consigliere)
Francesca Vitali (Consigliere)
Davide Bagnoli (Consigliere)
Il nostro STATUTO (aggiornato nel 2024) è il seguente:
ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
- E’ costituita, ai sensi e per gli effetti del primo libro del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e succ. mod. e integr., una associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Polisportiva Dilettantistica Marconi ’93 – UISP”. Nel testo del presente Statuto è chiamata anche “Associazione”.
- Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D..
- L’Associazione ha struttura e contenuti democratici, e la sua durata è illimitata. L’Associazione non è dotata di personalità giuridica, che potrà conseguire una volta assolti i requisiti normativi.
- L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei Soci adottata con la maggioranza prevista per l’assemblea straordiaria.
ART. 2 – SEDE
- L’Associazione ha sede nel comune di Sasso Marconi (BO), attualmente in Piazza F.lli Cervi, 1.
- La Sede può essere trasferita in un altro luogo, con decisione assunta dall’ Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune di Sasso Marconi non comporta la modifica dello statuto
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali al fine di migliorare il miglioramento degli scopi sociali, nonché svolgere la propria attività in altre sedi operative.
ART. 3 – SCOPI E FINALITA’
- L’Associazione ha lo scopo principale di promuovere l’attività sportiva e nello specifico le seguenti discipline: Nuoto in vasca e in acque libere, Nuoto per salvamento, Pallanuoto, Nuoto Artistico, Tuffi e Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto; Nuoto pinnato, Fitness in acqua con piccoli e grandi attrezzi anche con l’ausilio delle pinne e Immersione in apnea; Canottaggio; Aquathlon, Triathlon e Cross triathlon, Biathle e Combinata; Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness e Ginnastica per Tutti; Calcio (a 11, a 8, a 7, a 5) e Beach Soccer; Pallacanestro (anche 3 contro 3) e Beach Basket; Pallavolo e Beach volley; Pallamano e Beach Handball; Atletica Leggera, Corsa campestre, Corsa su strada e Corsa orientamento favorendone l’insegnamento e la pratica.
Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione è governata e opera nel rispetto di principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati.
Tutti gli Associati hanno eguali diritti nel votare e partecipare all’elettività alle cariche associative, nel rispetto dei principi dettati dal CONI e dagli enti da esso riconosciuti quali Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate e degli enti a questi aderenti.
L’Associazione è un’ente di diritto privato, apolitica e non ha fini di lucro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell’Art.8 del D.lgs 36/2021:
- a) eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio;
- b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione presentera’ domanda di affiliazione alle Federazioni e/o agli Enti di Promozione e Discipline Associate e, una volta ottenuta l’Affiliazione, manterrà in essere il rapporto di Affiliato.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..
L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza sportiva dilettantistica, connessa alle discipline su indicate all’Art.3.1 e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del “Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche” tenuto dal “Dipartimento Sport” della “Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed attualmente gestito da “Sport e Salute S.P.A.”, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.
Nel perseguire dette finalità l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
- a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo degli sport delle diverse discipline su indicate, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;
- b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare gli sport nell’ambito delle discipline precedentemente indicate all’Art.3.1 a carattere ludico, amatoriale e dilettantistico;
- c) organizzare attività formative e didattiche – teoriche e pratiche – per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport indicati al punto precedente;
- d) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività;
- e) organizzare gare, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopi formativi, degli sport su indicati;
- g) provvedere all’assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato.
- Ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, l’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:
- a) acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipine indicate negli scopi;
- b) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- c) gestire impianti sportivi inerenti le discipline sportive praticate;
- d) svolgere occasionalmente attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:
1) svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema gli sport su indicati;
- istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per atleti, allenatori e tecnici;
- gestire e/o organizzare centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- gestire e/o organizzare centri benessere o fisioterapici;
- vendere materiale sportivo specifico inerente le discipline sportive praticate o sportivo in generale;
- offrire servizi promo-pubblicitari mediante sponsorizzazioni e/o esposizioni di striscioni pubblicitari ove l’associazione svolge la sua attività;
- realizzare camp estivi;
- organizzare attività corsistica in discipline sportive non riconosciute;
- pubblicare riviste e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.
- L’Associazione si impegna ad operare garantendo l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Sportive Associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e succ. modif. e integr..
- L’Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici e universitari con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.
ART. 4 – AFFILIAZIONE
- L’Associazione si affilerà alle Federazioni, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva che individuerà come partner ideali per il conseguiento delle finalità associative. Con l’affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni, dalle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva a cui si affilia e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti Di Promozione Sportiva stessi, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali, le autorità delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
- L’Associazione è impegnata ad applicare e attuare le norme dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione a cui l’Assocazione si affilierà, nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni e società affiliate.
ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
- La Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- a) quote associative ordinarie;
- b) contributi associativi per le attività rivolte ai soci e/o tesserati;
- c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) entrate derivanti dall’organizzazione di gare, stage, collegiali e manifestazioni di carattere sportivo;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
- h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- i) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- j) proventi derivanti dalla vendita di attrezzature sportive, dalla gestione di Punti di ristoro, dalla organizzazione di attività turistico-sportive, comunque di natura complementare alle attività istituzionali, nel rispetto della normativa fiscale vigente
- k) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
- I fondi sono depositati presso l’Istituto bancario individuato dal Consiglio Direttivo.
- Ai sensi dell’art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli Scopi Associativi e in ogni caso per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
- Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito Rendiconto nelle forme eventualmente previste dalla normativa vigente.
- Il patrimonio sociale è costituito:
- dagli impianti sportivi di proprietà dell’Associazione;
- dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;
- dal materiale tecnico acquistato per l’organizzazione delle attività istituzionali e da ogni altro relativo attrezzo;
- dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili,
- dalle donazioni, lasciti e successioni.
ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
- Gli Associati sono obbligati al versamento della quota Associativa annuale. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita di adesione. L’entità della quota Associativa annuale è determinata dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Termini e modalità del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- L’Associazione può esercitare attività volte al perseguimento dei propri scopi istituzionali, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici da parte degli Associati ai sensi dell’art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86 e succ. modif. e integr.. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati di contributi associativi, relativi alle attività sportive.
- Le attività di cui al precedente comma 2, sono determinate in modo analitico ed esaustivo dal Consiglio Direttivo.
- La quota Associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.
ART. 7 – ASSOCIATI
- Il numero dei soci è illimitato.
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche senza distinzione di età, sesso, nazionalità, credo politico e religione, che intendano partecipano alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative.
I soci dell’Associazione accettano, al momento della sottoscrizione della domanda associativa, gli scopi fissati dallo statuto e saranno ammessi unicamente coloro i quali siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.
Possono essere ammessi a soci tutti coloro che condividono i valori e le finalità dell’Associazione e che abbiano regolarmente e contestualmente alla presentazione della domanda pagato la quota associativa annuale.
La qualifica di socio, efficacemente conseguita con la presentazione della domanda e con il relativo pagamento della quota associativa, potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo nei 30 giorni successivi all’ammissione, con delibera di esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
- La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alla vita dell’Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- La domanda di ammissione ad Associato è presentata e sottoscritta dall’Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenne è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall’Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso.
- Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l’Associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell’attività sportiva dilettantistica svolta.
- Il rapporto di Associato ha la durata dell’anno sociale.
- Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal “Libro degli Associati” dov’è registrato l’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione; è onere dell’Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
- Tutti gli Associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
In particolare, gli Associati hanno:
- il diritto a partecipare alle attività sociali e ad ogni attività promossa dalla Associazione;
- il diritto di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione degli Associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli Associati;
- gli Associati maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea;
- gli Associati minorenni possono partecipare all’Assemblea insieme all’esercente la potestà genitoriale che esercita il diritto di voto in loro rappresentanza;
- gli Associati maggiorenni hanno il diritto di candidarsi alle cariche Sociali;
- il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio.
Il diritto all’elettorato attivo e passivo è acquisito dall’Associato alla prima Assemblea utile che si svolga dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote sociali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Pertanto, non hanno diritto a riparto o suddivisione di patrimonio, né in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di cessazione del rapporto associativo.
- Gli Associati, con l’adesione all’Associazione, si impegnano a:
- conoscere, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’Associazione, e rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;
- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite dalle Federazioni, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione a cui l’associaizone aderisce;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere comportamenti conformi allo spirito al decoro e alle finalità della Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
- L’Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione di eventuali sanzioni.
- La qualifica di Associato si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione.
Ogni Associato può recedere con semplice comunicazione non motivata, con efficacia immediata, dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell’Associato comporta decadenza dello stesso da qualsiasi carica Associativa ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano comunicato il recesso non hanno diritto ad alcuna restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato interessato, si procede in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Associato radiato non può essere più ammesso. La radiazione opera automaticamente e contestualmente qualora l’Associato subisca provvedimento di radiazione dalle Federazioni, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l’associazione aderisce o da altro organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP.
- Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale deliberata dall’Assemblea Ordinaria, con il rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Il rapporto sociale è automaticamente sospeso se l’Associato non provveda al pagamento della quota sociale stabilita entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Direttivo. Gli Associati morosi perdono la qualifica di Associato al protrarsi della morosità per oltre quattro mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota.
ART. 8 – ORGANI
- Gli Organi della Associazione sono costituiti da:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell’Associazione;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario.
Sono inoltre organi della Associazione, se nominati dalla Assemblea degli Associati;
- l’Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.
ART. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
- La Assemblea degli Associati è la riunione in forma collegiale degli Associati; è costituita da tutti gli Associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa; è il massimo organo deliberativo della Associazione; può essere Ordinaria e Straordinaria.
- Lo svolgimento dell’assemblea può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione ed informatici, purchè lo strumento impegato consenta al presidente di accertare l’identità e la legittimanzione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione, anche identificando gli associati favorevoli, contrari e astenuti, nonché al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari ed agli intervenuti di percepire gli eventi assembleari e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
- Ogni Associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Associato può ricevere più di una delega.
- Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti la attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
- L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli Associati con diritto di voto.
- La convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, avviene con pubblicazione della convocazione affissa nella sede dell’Associazione e mediante lettera raccomandata, posta elettronica, o mediante qualsiasi altro strumento idoneo di comunicazione, almeno dieci giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Associato avente diritto di parteciparvi. Alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo. Nella convocazione dovra’ eessere indicato il giorno e l’orario di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
- L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
- Il Presidente della Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Associati scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno degli Associati alla redazione verbale.
- La Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. La Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e ogni deliberazione concernente persone. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente della Assemblea e da chi lo ha redatto, è conservato agli atti della Associazione e ogni Associato può prenderne visione.
ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
- L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice-Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario.
- L’Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dagli Associati con diritto di voto.
- L’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
- L’Assemblea si riunisce e validamente delibera anche con la presenza di Associati o delegati mediante mezzi di videocomunicazione, svolgendosi quindi in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
- L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati.
- Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
- l’approvazione del Rendiconto Consuntivo, delle quote sociali, i corrispettivi per i servizi specifici ed eventuali contributi straordinari;
- la discussione e l’approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- l’elezione del Presidente dell’Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, a scrutinio segreto e con distinte votazioni;
- l’approvazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all’espletamento delle attività associative, nonché dei modelli organizzativi;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea Straordinaria o di altri Organi sociali.
ART. 11 – ASSEMBLEA STRAODINARIA
- L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
- L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa può validamente deliberare con la maggioranza favorevole degli associati presenti o rappresentati.
- L’Assemblea Straordinaria delibera sin merito:
- alle modifiche da apportare allo Statuto;
- agli argomenti di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione;
- per operazioni straordinarie quali, a mero titolo esemplificativo, operazioni immobiliari, acquisti di mezzi e attrezzature di valore superiore a cinquemila euro, o per operazioni economiche e strategiche che producano effetti e/o eventuali obbligazioni in più esercizi e che comunque espongano l’associazione alla contrazione di debiti verso terzi per importo superiore a cinquemila euro;
- lo scioglimento della Associazione e la nomina del Liquidatore;
- Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme dei precedenti articoli sull’Assemblea Ordinaria.
ART. 12 – IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE
- Il Presidente dell’Associazione è eletto dalla Assemblea generale tra gli Associati, dura in carica quattro anni; è il Rappresentante Legale dell’Associazione, e rappresenta agli effetti di legge la Associazione stessa; convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il Rendiconto Consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli Associati e dichiara aperte le Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in difetto, dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
- Il Vice-Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea generale tra gli Associati; dura in carica quattro anni; coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell’Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
- Le elezioni del Presidente e del Vice-Presidente si svolgono contestualmente alle elezioni del Consiglio Direttivo, con elezioni successive e separate: prima quella del Presidente, poi quella del Vice-Presidente, infine quella del Consiglio Direttivo, e contestualmente dell’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri, se previsti. L’Assemblea può deliberare comunque di procedere a votazione congiunta per tutte le cariche sociali.
ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente della Associazione, che lo presiede; il Vice-Presidente; tre o più consiglieri, purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta, in sede di elezione, dall’Assemblea degli Associati.
- I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea degli Associati tra gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle stesse Federazioni, Discipline Sportive Associate e Enti di Pomozione Sportiva e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, non siano stati assogettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni determinate da provvedimenti passati in giudicato, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
- Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
- attuare le deliberazioni della Assemblea e dirigere l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per la amministrazione e conduzione dell’Associazione, inclusi l’assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria, determinare e interrompere contratti di collaborazione sotto qualsiasi forma, accettare che l’Associazione si avvalga delle prestazioni di volontari;
- stabilire la convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati, indicandone data e ordine del giorno, almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
- redigere la proposta di Rendiconto consuntivo della Associazione, e la proposta dell’importo delle quote di iscrizione e delle quote sociali, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea degli Associati;
- stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote associative e dei contributi associativi;
- determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e le finalità associativi e offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- esaminare le domande di ammissione degli aspiranti Associati e prendere eventuali provvedimenti motivati di non accettazione;
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- deliberare sulla decadenza ed esclusione degli Associati, nonché adottare i provvedimenti di esclusione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche via posta elettronica, almeno tre giorni prima della data fissata ed è in ogni caso valido se risultano presenti tutti i componenti. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice-Presidente, o in assenza anche di questi, da un Consigliere in ordine di anzianità come Associato, o ancora in subordine, dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
- Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.
ART. 14 – IL SEGRETARIO
- Il Segretario è eletto dal Consiglio anche tra Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha eletto, o viene sostituito con nuova elezione dello stesso Consiglio Direttivo.
- Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna della Associazione, anche nei riguardi del personale e dei collaboratori.
ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO
- La Assemblea Ordinaria ha la facoltà di nominare l’Organo di Controllo che puo essere costituito sia in forma monocratica che collegiale da soggetti iscritti al Registro dei Revisori o aventi i titoli di legge richiesti, resta in carica per 4 anni, ed i membri sono rieleggibili. Quando l’Assemblea determina di eleggere un Organo di Controllo l’elezione avviene contestualmente all’elezione degli altri Organi Sociali.
- L’Organo Collegiale è composto da tre membi effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Gli eletti effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.
- All’Organo di controllo è affidata anche la revisione contabile.
- L’Organo di Controllo ha il compito di:
- a) vigilare sulla gestione amministrativa, sulla corrispondenza, sulle scritture contabili e sul rispetto delle norme statutarie;
- b) vigilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo al termine il proprio parere all’approvazione su apposita relazione che comporrà il fascicolo di Rendiconto Consuntivo da presentare all’Assemblea degli Associati per l’approvazione;
- c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati senza aver diritto al voto;
- d) riunirsi almeno ogni 90 giorni per le verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora lo ritenga opportuno;
- e) la sintesi delle attività svolte in tutte le adunanze e le verifiche eseguite è riportata su un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- L’Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli Associati stessi, il Collegio dei Probiviri.
- Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri ed un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli Associati ed a comminare le sanzioni relative. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale e comunicato ai diretti interessati. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l’associazione aderisce.
ART.17 – DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
- I titolari degli Organi Associativi decadono:
- a) per dimissioni o morte;
- b) per perdita della qualifica di Associato, ad eccezione del Segretario e dei Componenti l’Organo di Controllo, che possono essere non Associati;
- c) per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
- La revoca viene deliberata dalla Assemblea degli Associati, sentito il Componente di Organo Associato per la quale è proposta.
- La decadenza, per qualsiasi causa, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.
- La decadenza, per qualsiasi causa, di altro componente degli Organi Associativi determina la sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea elettiva, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo. Quando trattasi del Segretario si opera come previsto per la nomina di detto Organo.
ART. 18 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
- L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle cariche elettive alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e/o agli Enti di Promozione Sportiva a cui è affilata e agli eventuali ulteriori organi che le normative indichieranno, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme, anche telematiche, espressamente previste dagli specifici regolamenti.
ART. 19 – CARICHE ASSOCIATIVE
- Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico. Potranno in ogni caso essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, nel rispetto dei limiti e modalità fissati dalle vigenti norme di legge e regolamentari. I consiglieri potranno essere remunerati per prestazioni professionali svolte e necessarie al funzionamento dell’associazione.
- Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
- coloro che non siano maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I o da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, ad esso aderenti;
- coloro che ricoprono qualunque altra carica elettiva presso altra ASD o SSDrl nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
- La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. In ogni caso, a parità di voti, decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea si dovrà, entro 30 giorni, convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio.
ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO
- L’esercizio finanziario ha inizio l’1 Settembre e termina il 31 Agosto dell’anno successivo.
- il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta e lo sottopone all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Il Rendiconto deve essere accompagnato da una relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo.
ART. 21 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE
DEL PATRIMONIO
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria e prevede il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
Allo stesso tempo la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.
- In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale, al netto dell’estinzione dei debiti conseguiti, dovrà essere devoluto, ai sensi dell’Art. 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, ad altre associazioni/enti senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità sportive, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- L’individuazione dei soggetti a cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall’Assemblea Straordinaria dell’Associazione.
ART. 22 LAVORATORI E VOLONTARI
- I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
- Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
- Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’art. 37 D.Lgs. 36/2021.
- L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 36/2021.
- Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari tesserati.
- Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate per conto ed in nome dell’associazione. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
ART. 23 – NORME DI RINVIO
- Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, in subordine, le norme dello Statuto e dei regolamenti degli Organismi a cui l’associazione aderisce e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.